Modifiche al reato di trasferimento fraudolento di valori
Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2024, è stato pubblicato il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 relativo alle “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Il provvedimento, entrato in vigore il 2 marzo, prevede l’adozione di diverse misure, tra cui: all’art. 1, la rimodulazione dei fondi PNRR; all’art. 2, controlli e verifiche; all’art. 3, misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi; all’art. 6, la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie.
Nello specifico, per quanto concerne l’art. 3, si prevede l’estensione al PNRR delle funzioni del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea.
Ma qui si vuole segnalare soprattutto la modifica, ad opera del comma 9, dell’articolo 512-bis c.p., rubricato “Trasferimento fraudolento di valori”, recentemente inserito nel catalogo dei reati presupposto 231 (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001).
Con essa si prevede che, dopo il primo comma, si aggiunga il seguente: «La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni».
Per consultare la norma cliccare qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/03/02/24G00035/sg
Per ulteriori informazioni: http://www.ranierirazzante.it