I limiti al contante si applicano anche agli intermediari finanziari
Bochra El Hachimi - 17/06/2021
Cassazione civile sez. lav. – 26-04-2021, n. 10999: la disciplina normativa delle transazioni eseguite in denaro mediante libretti di deposito o titoli al portatore L’art. 49, co.1, del D. Lgs. 231/2007 vieta il trasferimento di denaro contante, titoli al portatore in euro, valuta estera per un valore pari o superiore a 2 mila euro. La transazione di tale importo mediante un suo artificioso frazionamento è vietata. Tale operazione – di cui al co. 1 – è consentita mediante intermediari abilitati: banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica ed istituti di pagamento (per questi ultimi non si annoverano quelli esercenti l’attività di cui all’art. 1, c...