Cripto – attività e adeguata verifica della clientela: modifiche agli Orientamenti EBA
Con la nota n. 39 del 28 agosto 2024, la Banca d’Italia ha dichiarato all’EBA (Autorità
bancaria europea) l’intenzione di uniformarsi agli Orientamenti EBA/GL/2024/01
recanti delle modifiche agli Orientamenti in materia di antiriciclaggio e adeguata verifica
della clientela. Gli Orientamenti in questione presentano la posizione dell’EBA (riguardo
la prassi di vigilanza all’interno del sistema europeo finanziario.
Recentemente, il sistema di vigilanza è divenuto sempre più complesso allo scopo di
garantire la conformità alle regole. I regolamenti e le direttive europee richiedono un
ricorso sempre maggiore ad atti non vincolanti emanati dalle Autorità europee di
vigilanza come gli Orientamenti e le Raccomandazioni per specificare alcuni aspetti della
normativa. Essi svolgono dunque un’importante funzione per assicurare l’applicazione
uniforme del diritto dell’Unione europea in materia bancaria e finanziaria.
Nel dettaglio, la direttiva 2015/849/UE ha assegnato all’EBA il compito di emanare
delle linee guida sui fattori di rischio che i prestatori di servizi per le cripto attività
(“CASP”) devono prendere in considerazione quando effettuano operazione e di chiarire
le misure di adeguata verifica nelle situazioni ad alto rischio di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo. L’EBA ha dato attuazione a questi nuovi mandati
apportando modifiche mirate agli Orientamenti generali sull’adeguata verifica della
clientela pubblicati nel 2021.
A partire dal 30 dicembre 2024, entrerà in vigore l’Orientamento 21, pubblicato nel
2024, che si rivolge in particolare ai fornitori di servizi per le cripto-attività e si concentra
sulla gestione dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
L’introduzione di tali linee guida riflette la crescente consapevolezza dei rischi presenti in
questo settore e la necessità di un quadro normativo decisamente più solido allo scopo di
proteggere l’integrità del sistema finanziario su tutto il territorio dell’Unione europea.
Uno degli aspetti più interessanti riguarda senza dubbio l’analisi dei fattori di rischio
AML/CFT e a quali sono esposti i prestatori di servizi per le cripto – attività.
L’EBA ha identificato alcune caratteristiche che aumentano il rischio. Tra queste
rientrano: la mancanza di limiti operativi, l’anonimato, l’accesso globale, che permette di
trasferire le cripto – attività istantaneamente e senza confini geografici. L’Orientamento
21 propone una serie di misure che i prestatori di servizi dovrebbero adottare allo scopo
di mitigare i rischi: adeguata verifica della clientela, formazione dei dipendenti, controllo
delle operazioni, utilizzo di strumenti avanzati.
Le recenti normative impongono l’implementazione di sistemi di monitoraggio e verifica significativamente più severi rispetto a quelli adottati in passato. I fornitori di servizi
potrebbero essere chiamati a modernizzare le loro infrastrutture tecnologiche,
integrando strumenti di analisi in tempo reale e intelligenza artificiale per identificare
attività sospette. Le misure indicate comportano un incremento dei costi, sia per quanto riguarda la tecnologia che la formazione del personale. Tuttavia, tali misure sono essenziali per instaurare un ambiente di mercato più sicuro e per mitigare i rischi legati al settore. Anche la Cooperazione Internazionale dovrà essere riconsiderata. L’attuazione dell’Orientamento 21 richiederà una collaborazione internazionale più intensa per risultare efficace. L’assenza di un coordinamento globale potrebbe compromettere l’efficacia delle misure suggerite.
In sintesi, l’Orientamento 21 dell’EBA rappresenta un tentativo necessario per affrontare
i rischi legale al settore delle cripto – attività. L’obiettivo dell’Autorità bancaria europea è
la tutela del sistema finanziario globale. Al tempo stesso, l’attuazione di tali misure
implica notevoli sfide che esigono impegno continuo da parte dei prestatori di servizi e
della comunità internazionale.