Criptovalute, riciclaggio, strumenti di investimento. A proposito di Cass. Pen., Sez. II, 22 novembre 2022, n. 44378
Nella Direttiva 2018/843/UE del 30 maggio 2018, la moneta virtuale è definita come «una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente».
I giudici di legittimità, nella sentenza del 22 novembre 2022, n. 44378, affermano che la ratio della norma è disciplinare i rapporti tra moneta virtuale e moneta corrente, senza correttamente definire il fenomeno ma disciplinando in negativo le caratteristiche della moneta virtuale.
Il Legislatore italiano, nel recepire la Direttiva e nel modificare il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, aggiunge la finalità di investimento. Invero, l’art. 1, lett. qq), come modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, precisa che si tratta di una rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.
In merito, si era già espressa la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Pen., Sez. II, 17 settembre 2020, n 26807), precisando che la moneta virtuale potesse utilizzarsi come mezzo di scambio oppure come strumento finanziario: ove la vendita di bitcoin venga reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, si ha una attività soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 91 e ss. TUF , la cui omissione integra la sussistenza del reato di cui all’art. 166, comma 1, lett. c) TUF.
I giudici di legittimità confermano che la valuta virtuale deve essere considerata strumento di investimento perché consiste in un prodotto finanziario, per cui deve essere disciplinata con le norme in tema di intermediazione finanziaria (art. 94 ss. TUF), le quali garantiscono attraverso una disciplina unitaria di diritto speciale la tutela dell’investimento; pertanto, chi eroga detti servizi è tenuto ad un innalzamento degli obblighi informativi verso il consumatore, al fine di consentire allo stesso di conoscere i contenuti dell’operazione economico-contrattuale e di maturare una scelta negoziale meditata.
Consulta il testo integrale della sentenza: Cass. Pen., Sez. II, 22 novembre 2022, n. 44378